Quanto ne sai di gioco d'azzardo?

GIOCO D’AZZARDO E MINORI

L’articolo 7, comma 8, del D.L. n. 158 del 2012 prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (video lottery) e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse su eventi sportivi e non sportivi. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto a identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

L’articolo 24, comma 20, del D.L. n. 98 del 2011, tratta delle sanzioni. In particolare:

  • il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di 18 anni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro;
  • la violazione è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da 10 fino a 30 giorni;
  • per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa;
  • in caso di utilizzo da parte di un minore degli apparecchi e dei congegni da gioco (slot machine, videolottery), il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall’elenco dei soggetti incaricati della raccolta delle giocate, e conseguentemente i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.